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*   NUOVA DISCIPLINA DELLA PRIVACY

Le leggi

In vigore fino al 31-12-2003
Legge 675/1996 (disciplina trattamento dati personali)
DPR 318/1999 (Misure Minime di sicurezza)
In vigore dal 01-01-2004
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Allegato B (Disciplinare Tecnico Misure Minime di sicurezza)

 

Cosa prevede il dl 196/03

Ų      Richiede una precisa documentazione redatta e aggiornata nel tempo

Ų      Prevede verifiche ispettive periodiche e conseguente redazione di appositi verbali

Ų      Disciplina le caratteristiche degli archivi fisici e dei Sistemi Informativi, e prevede specifiche

Ų      contromisure fisiche e tecnologiche per garantire la Sicurezza di dati e informazioni

Ų      Impone l'obbligo di formare il personale

 

Chi deve adeguarsi?

Ų      le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione

Ų      i liberi professionisti

Ų      le pubbliche amministrazioni

Ų      le associazioni
... ovvero chiunque tratti dati personali di clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, ecc.

 

Principali adempimenti

Ų      Informativa: obbligo per il titolare del trattamento di dare anticipatamente l'informativa all'interessato fornendo informazioni sul trattamento dei dati

Ų      Consenso: Il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali costituisce il presupposto per la legittima utilizzazione dei dati da parte di terzi soggetti. La validitą del consenso viene disciplinata differentemente a seconda della tipologia del dato trattato dall'azienda.

Ų      Trattamento: Obblighi dell'azienda per il trattamento dei dati personali o sensibili

Ų      Notifica al Garante: Notificazione all'Autorita' Garante del trattamento di alcuni dati secondo determinate modalita'

Ų      Sicurezza: i dati devono essere trattati secondo definite misure di sicurezza tecniche ed organizzative

 

DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza

Il Nuovo Codice conferma l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Sostanzialmente il Legislatore affida al DPS il ruolo di dichiarazione di adeguamento dell'Azienda.
Tale documento deve essere redatto e aggiornato dal Titolare dei dati (o da un responsabile designato) il 31 Marzo di ogni anno e deve essere menzionato nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio (Punto 26 Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza.
Tale documento contiene informazioni riguardo a :

Ų      L'elenco dei trattamenti di dati personali

Ų      La distribuzione dei compiti e responsabilitą nell'ambito delle figure preposte al trattamento dei dati in azienda

Ų      L'analisi dei rischi che incombono sui dati

Ų      Le misure di sicurezza logica, fisica e organizzativa per garantire l'integritą e la disponibilitą dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilitą

Ų      La descrizione dei criteri e delle modalitą per il ripristino della disponibilitą dei dati in seguito a distribuzione o danneggiamento

Ų      La previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento in materia di sicurezza e protezione dei dati personali

Ų      La descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformitą a codice, all'esterno della struttura del titolare

Ų     Per i dati personali idonei a rilevare lo stesso stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'Interessato

 

Scadenze

Termine ultimo per adeguarsi č il 1 Gennaio 2004.

L'individuazione dei trattamenti e dei titolari č effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 Giugno 2004

La stesura del DPS e l'adozione delle misure minime di sicurezza deve avvenire entro il 31 Dicembre 2004

E' possibile chiedere una proroga, solo in alcune situazioni molto particolari, al 31 Marzo2005.

 

Controlli: Accordo tra Garante e Guardia di Finanza

L'accordo ha l'obiettivo di regolare una sempre pił intensa attivitą di controllo sulla raccolta dati.

La Guardia di finanza collaborerą alle attivitą ispettive attraverso:

Ų      La partecipazione del proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento

Ų      sviluppo di attivitą per l'accertamento delle violazioni di natura penale ed amministrativa

    • l'assistenza nei rapporti con l'Autoritą Giudiziaria
    • il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare
    • il Corpo collabora nell'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori
    • L'Autoritą, in merito alle questioni in cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, attiverą il Nucleo Speciale Servizi Extratributari della Guardia di Finanza il quale assicura, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attivita' di collaborazione avvalendosi, ritenuto il caso, dei Nuclei di Polizia Tributaria territorialmente competenti.

 

Sanzioni

Adempimenti

Violazioni

Sanzioni

Informativa dell'Interessato

Mancata Informativa

Sanzione amministrativa da

€ 3.000 a € 18.000 aumentata

fino a 3 volte se inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore

Consenso dell'Interessato

Mancato consenso

Sanzione penale: Reclusione fino a 6 mesi in funzione del tipo di dati o reato

Trattamento dei dati

Comunicazione o diffusione non consentita

Sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Informativa dell'Interessato

Mancata Informativa per dati particolari

Sanzione amministrativa da
€ 5.000 a € 30.000 aumentata
fino a 3 volte se inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore

Trattamento dei dati

Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Risarcimento danni (2050 codice civile svolgimento di attivitą pericolose); č onere del titolare provare di aver adottato tutte le misure minime idonee a prevenire il danno (inversione dell'onere di prova)

Rapporti col Garante

Omissione di informazioni o documenti richiesti dal Garante

Sanzione amministrativa da
€ 4.000 a € 24.000

 

 

 

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